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Statuto
artt. 1-2
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| 5 | 6
| 7-8 | 9
| 10 | 11-13
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| 19| 20
«denominazione
- sede - competenza territoriale
art.1 E' costituita l'Ass. Pro Loco
denominata "Associazione" Pro Loco di Lamon. Essa ha sede in
Lamon via Resenterra n.19.
art.2 Detta Associazione svolge la
sua attività nel Comune di Lamon.
La Pro Loco può iscriversi all'Albo Provinciale istituito dalla
Provincia di Belluno in base alla legge regionale del 04/11/2002 - n°33
- art.10 - 1° comma - lettera A
«finalità
art.3 L'associazione ha carattere
volontario, non persegue finalità di lucro e svolge compiti di
utilità pubblica e sociale; la Pro Loco è un'organizzazione
apartitica. I proventi delle attività non possono in nessun caso
essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Gli scopi che
l'Associazione si propone sono:
a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo
turistico e culturale della località in giurisdizione;
b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località,
proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della
zona e promovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere
i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;
c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni,
spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive
e ricreative, fiere, mostre, servizi anche in modo continuativo ecc.)
che servono ad attirare e a rendere più gradito il soggiorno dei
turisti;
d) favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché salvaguardare
il patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico ambientale
e dei prodotti tipici della località;
e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli
obiettivi del turismo;
f) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della recettività
alberghiera ed extralberghiera;
h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti
il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atti a garantire la più
larga funzionalità;
i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei
servizi pubblici e privati di interesse turistico, controllando soprattutto
il rispetto delle tariffe, proponendo eventualmente le opportune modifiche;
l) istituire l'Ufficio Informazioni e di assistenza turistica con svolgimento,
nell'ambito dell'ufficio stesso, di eventuali servizi a carattere pubblico
che servano a rendere più gradito il soggiorno nella località,
nel rispetto dell'Art. 20, c. 3, lettera C della L.R. 33/2000;
m) adempiere alle funzioni demandate dalla Regione.
n) apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
o) collaborazione con i Comitati Regionale e Provinciale, quali organi
rappresentativi delle Pro Loco e di collegamento con gli Enti Istituzionali;
p) può esercitare attività di promozione sociale;
q) stilare convenzioni con Enti, associazioni, società nell'erogazione
di servizi.
La Pro Loco, inoltre, recepisce tra le sue
finalità le funzioni attribuitele dall'art. 59 dello Statuto del
Comune di Lamon e, in particolare, il ruolo di coordinamento tra le varie
forme di associazioni esistenti nel territorio comunale per particolari
iniziative ricreative, turistiche, folkloristiche, sportive e culturali
che normalmente vengono attuate dal Comune.
«organi
art.4 Sono
Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probiviri
«assemblea
dei soci
art.5 L'Assemblea
regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le
sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto,
obbligano i soci. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la
realizzazione degli scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti
i Soci in regola con la quota sociale annua; i nuovi soci devono essere
iscritti da almeno sei mesi. Non sono consentite deleghe. L'Assemblea
è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie,
sono presiedute dal Presidente nominato dall'Assemblea all'inizio dei
lavori, assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata
almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera
sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio
preventivo, sul programma di attività, sull'approvazione delle
quote associative annuali proposte dal Consiglio e su eventuali proposte
del Consiglio di Amministrazione o dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione
dei bilanci è convocata prima del termine previsto, in base all'articolo
6 del Regolamento della Provincia, per la presentazione dei bilanci e
delle domande di contributo; le deliberazioni devono essere inviate agli
organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.
L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa
deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data, la sede, l'ora
e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci almeno
otto giorni prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria
o con altra forma di pubblicità.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione
di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, da indirsi
un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti;
essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi,
esclusi gli astenuti. L'Assemblea straordinaria è valida convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; b) dietro richiesta
scritta o dei due terzi del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. Il
Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e
l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno 8 giorni
prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra
forma di pubblicità.
L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con
la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto
favorevole della metà più uno dei voti espressi, esclusi
gli astenuti; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea
è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le modifiche
statutarie e lo scioglimento dell'associazione sono adottate dall'Assemblea
straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Delle
riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
«consiglio
di amministrazione
art.6
II Consiglio di Amministrazione è
formato da 9 membri, dei quali:
a) 6 componenti eletti nel suo seno dall'Assemblea dei Soci. La votazione
ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Socio può esprimere fino
a 3 preferenze; vengono eletti i candidati che ottengono più voti;
a parità di voti viene eletto il più anziano di età.
Nel consiglio dovrà essere garantita la presenza di almeno un rappresentante
della frazione di Arina e almeno un rappresentante della frazione di San
Donato. Quest'ultima condizione si applica ove vi siano soci disponibili
ad accettare delle predette frazioni rappresentanza;
b) 3 consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare,
eletti dal Consiglio Comunale di Lamon.
I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre consiglieri
comunali restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale
che li ha eletti. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio
elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e II Vice Presidente;
il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con funzioni
eventualmente anche di tesoriere, che può essere scelto anche al
di fuori dei membri del Consiglio (in questo caso senza diritto di voto).
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve
essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.
Il Consiglio si raduna di norma almeno una volta al mese e ogni qual volta
lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due
terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti
per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti
con deliberazione del Consiglio stesso. La decadenza deve essere preventivamente
contestata agli interessati, i quali hanno dieci giorni di tempo per far
pervenire le loro eventuali osservazioni.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Consigliere,
limitatamente agli eletti dall'Assemblea dei Soci, i Consiglieri medesimi
saranno sostituiti, fino a un massimo di tre, con i Soci che secondo i
risultati delle elezioni seguono immediatamente i membri eletti, o in
mancanza, saranno scelti dall'Assemblea. Qualora nel corso del triennio
di durata in carica del Consiglio sia necessario sostituire più
di tre componenti elettivi, gli organi della Pro loco decadono e si procede
al loro rinnovo. In tal caso il Presidente rimane in carica fino alla
elezione del nuovo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della metà dei membri del Consiglio e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti: in caso di parità
è determinante il voto del Presidente.
In caso di seduta deserta per il mancato raggiungimento del quorum previsto
al comma precedente, qualora nell'avviso di prima convocazione sia prevista
anche la seconda convocazione, per la validità della seduta è
sufficiente la presenza di tre componenti.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione:
in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento
degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate
in modo tassativo all'Assemblea.
Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale,
la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'azione,
la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività
svolta e l'indicazione delle quote associative annuali.
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e sono rese note al pubblico
mediante affissione all'Albo della Pro Loco e del Comune dell'ordine del
giorno e della data di convocazione. Delle riunioni consiliari dovrà
essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio, esprimendo solo voto consultivo,
i rappresentanti delle altre associazioni esistenti nel territorio comunale
operanti nel settore ricreativo, turistico, folkloristico, sportivo e
culturale.
«presidente
art.7
Il Presidente è eletto, a votazione
segreta dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può
essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o
di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente e
in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità
dell'Associazione amministrativamente; la rappresenta di fronte a terzi
e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea
dei Soci; è assistito dal Segretario. Il Presidente, allo scadere
del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione
fino alla nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta
del Consiglio, per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte
a favore della Pro Loco. Al Presidente Onorario possono essere affidati
dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con
gli altri Enti. Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
art.8
Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni,
assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento
degli uffici. Il Segretario è responsabile assieme al Presidente
della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.
Dura in carica tre anni ma decade in caso di decadenza del Presidente.
«collegio
dei revisori dei conti
art.9
Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri elettivi
a votazione segreta ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci; il Collegio
nomina fra i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di esaminare
periodicamente e occasionalmente, almeno una volta all'anno, la contabilità
sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci. I Revisori dei Conti
partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso di vacanza, per qualsiasi
motivo, di posti nel collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti,
fino ad un massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con i
soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i
membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.
«collegio
dei probiviri
art.10 Il
collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a votazione
segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci; il Collegio nomina fra
i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di controllare il rispetto
delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie
fra i singoli Soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso
di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel collegio, i componenti
mancanti saranno sostituiti, fino ad un massimo di un terzo dei membri
eletti dall'Assemblea, con i soci che secondo i risultati delle elezioni,
seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza
del Consiglio di Amministrazione
«tutela
art.11
L'Atto costitutivo, lo Statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto
di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività,
approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli Organi Competenti per legge.
art.12
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto
dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 5
e in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le
pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti
Pubblici per essere destinati a opere di valorizzazione turistica della
località. In caso di scioglimento dell'associazione i beni acquistati
col concorso finanziario pubblico specifico e prevalente e il patrimonio
rimanente, saranno devoluti a fini di utilità sociale.
art.13L'Associazione,
ove si renda strettamente necessario e il suo bilancio lo consenta, può
assumere personale a tempo determinato mediante deliberazione del Consiglio
che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione, in osservanza delle
normative vigenti in materia di personale.
«finanziamento
art.14I
proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività
sono: 1) le quote sociali da versare nella misura fissata dal Consiglio
ed approvate dall'Assemblea; 2) l'eventuale quota dell'imposta di soggiorno;
3) i contributi di Enti (Regione, Provincia, E.P.T., Comunità Montane
e altre, Associazioni, commercianti, albergatori ecc.) o privati; 4) le
eventuali donazioni; 5) i proventi di iniziative permanenti o occasionali.
In sede di approvazione del Bilancio Consuntivo l'eventuale avanzo di
gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle
attività istituzionali previste dallo Statuto.
«soci
art.15 Possono
essere Soci tutti i cittadini residenti nel Comune e anche non residenti;
i nuovi soci acquisiscono diritto di voto, escluso per l'Assemblea Straordinaria,
dopo 6 mesi dall'iscrizione. I soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci
Sostenitori, Soci Benemeriti, tutti aventi pari diritto di voto. Sono
Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall'Assemblea o dal Consiglio. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre
alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono Soci Benemeriti
coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea per avere erogato particolari
benefici morali e materiali all'Associazione. I Soci hanno diritto: a)
alle pubblicazioni dell'Associazione; b) a frequentare i locali dell'Associazione;
c) a eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e
organizzate dall'Associazione; d) a prendere visione presso, la sede della
Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione,
previa richiesta scritta e motivata. I soci si impegnano direttamente
in ciò di cui all'art. 3. La qualità di socio si perde per
dimissioni, per morosità o per indegnità. I relativi provvedimenti
sono assunti dal Consiglio di Amministrazione; avverso tali decisioni
l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre
ricorso ai probiviri entro 30 giorni dall'avviso presentando contro-deduzioni.
«varie
art.16 Per
tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente
Statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore
riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile. Tutte le cariche
all'interno della Pro Loco sono gratuite. Possono essere riconosciuti
i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate
art.17
L'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione
all'Albo Regionale secondo le norme della Legge Regionale.
«consorzi
art.18 L'Associazione,
al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti
statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona. Il consorzio
ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco
di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare
e propagandare le attività nelle località ove operano le
Pro Loco aderenti.
«rappresentanza
regionale
art.19 L'Associazione
aderisce all'organo associativo regionale delle Pro Loco Venete con diritto
di partecipare all'attività e alle nomine dello stesso. Con l'adesione
a tale organo l'associazione riconosce tutta la normativa degli Statuti
Regionale e Provinciale dell'UNPLI.
«norma
transitoria
art.20 Il
presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria
tenutasi l'11/03/2005 a Lamon ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua approvazione.
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